1. Nella regione Puglia è istituita una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale con sede in Foggia e con circoscrizione comprendente la provincia di Foggia.
1. Gli organici dei magistrati destinati alla sezione staccata di cui all'articolo 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
2. Gli organici del personale di segreteria e del personale ausiliario della sede staccata di Foggia sono altresì determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, i posti in organico dei magistrati amministrativi, del personale direttivo, del personale di concetto e del personale di dattilografia, di cui, rispettivamente, alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono incrementati dei posti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
1. La data di inizio del funzionamento della sezione staccata di Foggia è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. I ricorsi afferenti la circoscrizione della provincia di Foggia, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Puglia, sono trasferiti alla sezione staccata
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 400.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.